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ABF Napoli, 23 maggio 2022, decisione n. 8108
“(…) Risulta, quindi, che elemento determinante, ai fini della inclusione o meno del premio assicurativo tra i costi rilevanti, è, in alternativa al carattere obbligatorio, la contestualità dell’adesione al servizio accessorio rispetto alla concessione del finanziamento. (…), la riscontrata “contestualità” darà luogo a una presunzione (iuris tantum) di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento. (…)
Ciò rilevato, dalla documentazione agli atti e dagli approfondimenti istruttori è risultato un valore del TEG, includendo nel calcolo gli oneri assicurativi imputati alla polizza CPI, pari al 19,41% superiore al tasso soglia all’epoca vigente.
Ne discende, ad avviso di questo Arbitro, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1815, comma 2°, c.c., (…) in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che pertanto devono essere restituiti al mutuatario.”
Sintesi dell’articolo: Spese assicurative e usura



