Contratti bancari – cessione del credito in blocco – pubblicazione su Gazzetta Ufficiale – eccezione di carenza di legittimazione – perizia econometrica – perizia su finanziamenti
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 89 del 21 gennaio 2021, rigetta l’eccezione di carenza di legittimazione.
Nell’ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
L’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 05/11/2020 n. 24798) dal quale non vi è ragione di discostarsi afferma che a fronte di una eccezione specifica e chiaramente orientata volta ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione l’onere della prova incombe alla creditrice-cessionaria, e ha “un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell’effettività della cessione in blocco“.
Nel caso di specie, l’opponente non ha però eccepito che il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione, ma ha contestato che vi fosse la prova della cessione in blocco (che invece è stata data in giudizio) e che la cessione non era stata notificata (circostanza irrilevante dal momento che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza – cfr. Cass. n. 22548/2018 alla luce del disposto dell’art. 58 TUB).
Sintesi dell’articolo: cessione del credito in blocco



