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Corte di Cassazione n. 3611/2025:
Per il Tribunale una volta estinto il mutuo lo swap si riduceva a contratto di solo rischio.
Quindi, in base al principio simul stabunt simul cadent, tutte le somme versate dall’attore a titolo di differenziale dopo l’estinzione del mutuo dovevano essere restituite.
La C.d.A. ha riformato la sola motivazione, ritenendo da un lato non corretta l’applicazione del principio simul stabunt simul cadent (il testo contrattuale prevedeva che l’eventuale estinzione del contratto di mutuo non comportasse anche automaticamente l’estinzione contratto di swap e l’attore, una volta informatosi sui costi di chiusura anticipata del contratto di swap, aveva scelto di non chiuderlo anticipatamente), ma dall’altro lato che, se nel caso di specie la causa del contratto era dare copertura ai rischi di variazione del tasso di interesse, appariva evidente come con l’estinzione del mutuo la causa concreta del contratto fosse venuta meno.
Per la S.C. gli IRS configurano dei negozi a causa variabile, in quanto suscettibili di rispondere a due diverse funzioni: i) una funzione di copertura o hedging, per minimizzare un rischio finanziario, e la presenza di un collegamento con un precedente rapporto di finanziamento sarebbe idonea a testimoniare il diverso intento di piegare l’operazione economica all’esigenza di copertura dei rischi da esso derivanti.; ii) una finalità speculativa, consistente nell’assumere esposizioni al rischio per conseguire un profitto.
Vuoi che si discorre di presenza di collegamento negoziale (come sarebbe preferibile) o che si preferisca ritenere che la copertura del rischio sulla variabilità del tasso del contratto di mutuo sia elemento causale dello swap che viene meno all’estinzione del mutuo, ciò non consente di censurare la decisione asserendo che il contratto di swap abbia una funzione meramente speculativa svincolata dal contratto di finanziamento.
Argomento: Derivati finanziari nulli per indeterminatezza



