Corte di Cassazione – contratti bancari – Locazione finanziaria – Leasing usura prezzo d’opzione di acquisto – Determinazione del tasso di interesse corrispettivo – Prezzo di riscatto finale – Spese di assicurazione – Leasing – usura – prezzo esercizio opzione d’acquisto – assicurazione – inclusione calcolo interesse – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su leasing – analisi leasing – perizia usura – perizia anatocismo
La Corte di Cassazione, 17 maggio 2023, con sentenza n. 13536 stabilisce che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario devono essere inclusi sia il prezzo d’opzione di acquisto che i costi assicurativi.
“Affermare, come ha fatto il giudice del merito, che il prezzo di riscatto finale del bene è da escludere dal computo dei vantaggi usurari perché l’utilizzatore sarebbe stato tenuto a versarlo nel caso in cui avesse inteso esercitare la facoltà di acquisto integra una motivazione apparente.
Manca la motivazione con riferimento alla patologia del rapporto, che è il profilo nel quale emerge la rilevanza della clausola penale, e ciò alla luce della circostanza che, secondo la giurisprudenza civile di questa Corte, la disciplina antiusura si applica anche ai costi posti a carico come conseguenza dell’inadempimento (…).
La censura, riqualificata come denuncia di carenza del requisito motivazionale, è dunque fondata.
Il motivo è fondato anche per quanto concerne le spese di assicurazione dell’immobile.
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017).
Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell’oggetto dell’assicurazione (rimborso del credito o l’immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all’operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l’operazione non avrebbe avuto attuazione.
Il giudice del merito ha accertato che l’utilizzatore era tenuto a stipulare la polizza in forza del contratto di leasing (art. 9), per cui l’operazione non avrebbe potuto avere attuazione in mancanza dell’assicurazione.
Alla luce di tale giudizio di fatto deve concludersi, dal punto di vista qualificatorio, nel senso che vanno conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore ai fini della determinazione dell’eventuale natura usuraria della clausola negoziale”.
Sintesi dell’articolo: Leasing usura prezzo d’opzione di acquisto



