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Corte di Cassazione, ordinanza n. 2857 del 15 novembre 2024:
“Al fine della sua disamina occorre richiamare i principi espressi nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 2061/2021, la quale, per quello che interessa in questa sede, ha ribadito che alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all’art. 1526 cod. civ., sicché, ove detta risoluzione consegua all’inadempimento dell’utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che l’utilizzatore abbia diritto alla restituzione delle rate pagate previa restituzione del bene al concedente, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l’equo compenso spettante per il godimento garantito all’utilizzatore nel periodo di durata del contratto (cfr. anche Cass., sez. 3, 21/06/2023, n. 17752).
La riconsegna del bene al concedente, nel contratto di leasing con funzione traslativa, è condizione di efficacia dell’obbligo restitutorio gravante sul concedente per effetto della risoluzione contrattuale regolata dall’ art. 1526 cod. civ., afferente al ricavato dalla riallocazione del bene, se avvenuta, o al valore di stima di mercato in caso di mancata liquidazione (cfr. Cass., sez. 6 -3, 20/09/2017, n. 21895, e Cass., sez. 3, 22/03/2022, n. 9210), in quanto espressione dell’inderogabile divieto d’indebita locupletazione del concedente in cui diversamente si tradurrebbe il cumulo tra canoni e valore del bene (Cass., sez. U, n. 2061/2021 parla di restituzione del bene quale ‹‹presupposto del pagamento››).
È stato confermato, anche da successive pronunce, l’orientamento secondo il quale, nella risoluzione del leasing traslativo, acquista un ruolo decisivo la restituzione del bene, perché tale evento consente al meccanismo delineato dall’art. 1526 cod. civ. (primo e secondo comma) di esplicarsi nella sua pienezza. Sicché la restituzione del bene comporta, per l’utilizzatore inadempiente, il diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo il versamento dell’equo compenso al concedente; mentre, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al concedente, il giudice potrà provvedere alla riduzione d’ufficio dell’indennità convenuta (cfr. Cass. n. 26531 del 2021 circa il carattere officioso di tale potere, derivante dalla previsione generale dell’art. 1384 cod. civ., nonché Sezioni Unite n. 2061 del 2021 citate sulla c.d. clausola di confisca; Cass., sez. 3, n. 7367/2023).
Va, pertanto, data continuità alla giurisprudenza a mente della quale, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa da parte dell’utilizzatore (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Risoluzione contratto di Leasing



