Corte di Cassazione – decreti ministeriali – tassi soglia usura – Tassi soglia devono essere conosciuti dal Giudice – natura integrativa – devono essere conosciuti dal giudice – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Con ordinanza n. 29240 del 20 ottobre 2021, la Corte di Cassazione afferma che nel giudizio di merito, i D.M. che fissano i tassi soglia usura, hanno natura integrativa (della legge penale e civile), quindi, devono essere conosciuti dal giudice, e ciò indipendentemente dall’attività probatoria della parte.
“I ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità della produzione in appello dei decreti attuativi relativi alla determinazione del tasso-soglia per l’accertamento degli interessi usurari di cui alla I. n. 108/96, poiché tardiva.
Al riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell’individuazione dell’usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo.
Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l’ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio lura novít curia, trattandosi di atti amministrativi (Cass., n. 8883/2020; Cass. n. 2661/20, su una questione analoga in tema di conoscenza delle norme dei piani regolatori e regolamenti comunali in ordine alle distanze edilizie quali prescrizioni integrative delle norme del c.c.)”.



