Corte di Cassazione, contratti bancari, art. 119 TUB, conto corrente, richiesta documentazione
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11554 del 11 maggio 2017 si è espressa circa la richiesta documentazione:
“il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione hanno diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”
(…) “l’esercizio di tale potere non risulta subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso (…). Per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., la richiesta si deve necessariamente mantenere entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede”.



