Decisione ABF di Palermo e segnalazione in Centrale Rischi, Presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi, illegittima segnalazione alla CRIF, illegittima segnalazione in CR, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, perizia econometrica finanziamenti, tutela consumatore, anatocismo sul piano di ammortamento alla francese, danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi
Decisione ABF di Palermo, 29 luglio 2025, decisione n. 7385:
“In esito all’esame della documentazione acquisita al fascicolo, il Collegio ritiene infondata la pretesa del ricorrente ed inconducenti gli elementi richiamati a supporto della propria istanza di cancellazione della segnalazione.
Per quanto concerne la contestata cessione del credito, l’intermediario ha provato che la stessa è stata pubblicizzata tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale ed iscrizione nel registro delle imprese, oltre ad essere stata oggetto di comunicazione diretta al cliente in data 5/1/2021.
In ordine alle contestazioni dell’esistenza del credito, inaccoglibile appare il riferimento al rimborso effettuato dall’intermediario in data 29/11/2021 poiché esso discende dalla applicazione di condizioni migliorative ai rapporti di conto corrente ed alla riduzione del tasso extra-fido applicato, così come espressamente chiarito dalla lettera di accompagnamento dell’assegno inviato al cliente.
Analogamente irrilevante appare il riferimento al versamento effettuato pochi mesi prima della segnalazione in quanto lo stesso ricorrente conferma di avere effettuato il pagamento in riscontro alle richieste avanzate dall’intermediario e ciò, piuttosto che dimostrare uno stato di solvibilità, conferma la sua insolvenza e l’accumulo di posizioni debitorie.
A fronte dell’inconducenza delle argomentazioni dedotte dal ricorrente, l’intermediario ha dimostrato che la segnalazione a sofferenza risulta giustificata dal mancato rispetto di un piano di rientro concluso con l’intermediario suo dante causa e dalla mancanza di versamenti a deconto dell’esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente.
Le superiori circostanze, sulle quali l’intermediario avrebbe fondato la decisione di procedere alla segnalazione a sofferenza, appaiono legittime e conseguentemente legittima risulta essere la segnalazione in centrale rischi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi
Articoli correlati:


