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Con Ordinanza del 13 marzo 2017 il Tribunale di Pisa accoglie il reclamo dei mutuatari e ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo in forza di cui la Banca aveva intimato precetto.
I mutuatari affermavano che contrattualmente era stato stabilito un tasso effettivo globale (T.A.E.G) superiore al valore dell’effettivo e reale TAEG applicato dalla banca, per cui il Giudice riteneva opportuno nominare un consulente tecnico d’ufficio.
“Le ulteriori considerazioni svolte dal consulente e dalle parti non tolgono valore al dato che il TAEG, come calcolato dal consulente, è superiore all’ISC indicato in contratto.
Appare allora assistita da fumus boni iuris la conclusione dei reclamanti secondo cui alla indicazione dell’ISC-TAEG erronea per difetto consegua l’applicazione del c.d. tasso sostitutivo alla luce dell’art. 117 T.U.B.”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: efficacia esecutiva del titolo



