Tribunale di Napoli, contratti bancari, CRIF, CRIF: onere prova segnalazione, Centrale rischi, illegittimità della segnalazione, all’onere della prova – che grava sulla parte che lamenta l’illegittimità della segnalazione, infondatezza
Tribunale di Napoli, ordinanza del 17 gennaio 2024:
In definitiva, quanto all’onere della prova – che grava sulla parte che lamenta l’illegittimità della segnalazione ed il conseguente danno – il ricorrente avrebbe dovuto, in primo luogo, produrre la centrale rischi da cui risulti la segnalazione.
In mancanza di tale documentazione, è preclusa al Tribunale la verifica circa la fondatezza della pretesa azionata in via cautelare.
Allo stato, come correttamente indicato dalla banca resistente, non è stato in alcun modo dimostrato
dalla ricorrente:
1) se la BANCA S.p.A. abbia effettivamente segnalato il suo nominativo a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e/o nella CRIF e/o in altri Sistemi di Informazione Creditizia;
2) se sussistano ulteriori segnalazioni – precedenti o successive – da parte di altri Intermediari;
3) se la CESSIONARIA S.r.l., dopo la cessione del credito del 14 aprile 2023, abbia dato seguito alla segnalazione;
4) se, all’attualità, sussistano segnalazioni nei c.d. “S.I.C.”.
La mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda rende superflua ogni ulteriore pronuncia sulle questioni sollevate dalla resistente, con conseguente assorbimento, altresì, delle questioni relative al periculum in mora.



