Corte di Cassazione e contratti bancari, richiesta documentazione bancaria articolo 119 TUB, illegittima l’applicazione della capitalizzazione degli interessi, illegittima l’applicazione della commissione di massimo scoperto, l’illegittima applicazione dei tassi ultralegali, anatocismo bancario, perizia econometrica conto corrente, commissioni bancarie nulle, Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Il correntista deve essere messo a conoscenza di tutte le condizioni che regolano il rapporto con l’istituto.
Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 6975/20.
In particolare la Corte ha precisato come fosse illegittima l’applicazione della capitalizzazione degli interessi, illegittima l’applicazione della commissione di massimo scoperto e l’illegittima applicazione dei tassi ultralegali.
Si trattava di condizioni non conosciute dal correntista.
I Supremi giudici hanno precisato che, con riferimento all’ordine di esibizione ex articolo 210 cpc, l’istituto di credito è sempre tenuto a mettere a disposizione del correntista la documentazione.
Si è, infatti, rilevato in via peculiare che posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari e anche in sede giudiziaria-, non “potrebbe comunque ritenersi corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dall’articolo 210 cpc.
È importante – si legge nella sentenza – come l’articolo 119, comma 4, Tub nell’emettere il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari – non contempli nessuna limitazione che risulti in qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito.
Fonte: Diritto 24
SINTESI DELL’ARTICOLO: Illegittima l’applicazione della capitalizzazione degli interessi


