Corte d’Appello di Milano, contratti bancari, manipolazione dell’euribor, nullità dell’euribor manipolato, perizia tasso euribor, euribor truccato, nessuna nullità euribor manipolato, perizia anatocismo bancario su finanziamenti
Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 969 del 04 aprile 2025:
“Tutto ciò premesso, questa Corte che, a differenza del giudice di ultima istanza, non ha l’obbligo di rinvio ex 267 TFUE, ritiene, conformemente all’orientamento già espresso da questa e da altra Sezione al quale si intende dare continuità, di aderire all’indirizzo interpretativo indicato dalla Prima sezione della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.07.2024 sopra richiamata, secondo la quale non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all’indice Euribor, come il contratto di leasing per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
Il contratto di leasing oggetto di giudizio appare infatti diverso, quanto all’ambito di applicazione, rispetto alle contrattazioni interbancarie inerenti al mercato dei derivati, oggetto della decisione della Commissione Europea; inoltre, dal punto di vista soggettivo, [controparte, n.d.r.] non è risultata partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata.
Dunque non appare applicabile l’orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021 sullo specifico tema delle fideiussioni omnibus, che ha ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI – e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D’Italia con provvedimento n. 55/2005 – comportino la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata”.
Sintesi dell’articolo: Manipolazione dell’Euribor



