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Corte d’Appello di Napoli, 13 giugno 2025, sentenza n. 3048 – in tema di Nullità clausola Interessi moratori :
“Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che anche la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo debba essere ricompresa nel novero delle c.d. clausole abusive: si tratta di una frequente declinazione pratica della clausola penale.
In punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale “manifestamente eccessivo”, premesso che ai sensi dell’art. 4 dir. n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”, si sono registrati nella giurisprudenza di merito plurimi orientamenti, per lo più univocamente diretti alla individuazione di parametri in base ai quali acclarare l’eccessiva misura del tasso di mora.
Sotto tale profilo, si è rilevata una apprezzabile convergenza sul fatto che possa reputarsi “manifestamente eccessivo” il tasso di mora convenzionale pari o superiore al tasso di cui al d. lgs 231/2002.
Di conseguenza, all’esito della declaratoria di nullità della clausola abusiva inerente la misura del tasso di mora, reputa il Collegio legittimo il ricorso all’art. 1224, in combinato disposto di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c., pervenendo a considerare come non dovuti gli interessi moratori, con loro sostituzione non mediante il riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto, ma con la misura degli interessi legali, secondo il modello previsto, ad altri fini, dall’art. 125-bis, comma 7, TUB.
Ed invero, l’obbligazione derivante dall’art. 1224 c.c., non solo non ha fondamento nel contratto, essendo evidentemente una obbligazione ex lege, ma non ha la propria causa nella volontà delle parti di predeterminare la misura del risarcimento che deve compensare il sacrifico imposto al creditore dall’inadempimento del debitore – essendo l’effetto giuridico di tale manifestazione di volontà completamente eliminato – ma ha la propria causa sostanziale nella considerazione che il sacrificio imposto al creditore deluso non può essere riparato in misura inferiore al tasso legale ancorato ai richiamati indici normativi”.



