Contratti bancari – mutuo – ISC – Omissione del regime finanziario – regime finanziario della capitalizzazione composta e semplice – omessa pattuizione – nullità della clausola – art. 117 Tub – perizia econometrica
Con la sentenza n. 733 del 07/06/2021 il Tribunale di Viterbo “accerta la nullità della clausola determinativa degli interessi nonché l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi in relazione al mutuo e condanna alla restituzione di € 16.582,93”.
(…) “L’indeterminatezza delle condizioni contrattuali, dapprima riferita soltanto alla “erronea indicazione del ISC/TAEG”, è stata dall’attore estesa alla mancanza del piano di ammortamento e, comunque, del valore della singola rata, che non risulta indicata in contratto.
In Proposito va rammentata la rilevabilità officio della causa di nullità diversa da quella oggetto di allegazione, essendo la domanda di nullità “pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (v. Cass. 15408/2016); la pronuncia di nullità, d’altro canto, postula unicamente che i fatti posti a suo fondamento appartengono già al giudizio (risultando dalle allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti: Cass. S.U. 26242/2014) e che su di essa si sia formato il contraddittorio (v. Cass. 26495/2019).
(…) “Dall’esame della documentazione in atti, risulta quindi la mancanza del piano di ammortamento, che è stato redatto solo in corso di rapporto”.
(…) va quindi rilevata la nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, II comma c.c. (cfr Cass. 16907/2019).
“Inoltre, secondo quanto evidenziato dal perito, anche in replica alle osservazioni di parte, “il calcolo degli interessi passivi applicato dalla banca è in regime di capitalizzazione composta”: in assenza di pattuizione contrattuale, quindi, si configura la violazione dell’art. 1283 c.c.”
(…) il debito va rideterminato mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB in regime di capitalizzazione semplice”.
Sintesi dell’articolo: Omissione del regime finanziario



