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Tribunale di Napoli: Rimborso anche dei costi up front in caso di estinzione anticipata
Con la sentenza n. 1340 del 2020 del 07 febbraio 2020 il Tribunale di Napoli, coerentemente con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 383 del 2019, ha stabilito che, il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, riguarda il rimborso di tutti i costi posti a carico dello stesso, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Di conseguenza, ogni consumatore, nel caso in cui abbia estinto anticipatamente un finanziamento, ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l’erogazione del finanziamento stesso (credito al consumo).
SINTESI DELL’ARTICOLO: Costi up front e recurring
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