Tribunale di Monza e contratti bancari – Corte Costituzionale e Lexitor – estinzione anticipata – Lexitor – Corte Costituzionale – costi up front e costi recurring – analisi finanziamenti – perizia finanziamenti – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 20 del 04 gennaio 2023, ha condiviso i principi espressi dalla Corte Costituzionale n. 263/22, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 125-sexies TUB debba essere interpretato alla luce della sentenza Lexitor.
“In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021,è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant’è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11-octies, comma 2”, il tutto in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato quanto segue: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
(…) “Infatti, pur non avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (25 luglio 2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell’art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., la Corte ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.



