Tribunale di Como e contratti bancari, Cancellazione della segnalazione a sofferenza, perizia econometrica mutuo
Con ordinanza del 10 ottobre 2016 il Tribunale di Como ha ordinato alla Banca, in via cautelare, di provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza disposta a carico di una Società, la quale si opponeva all’esecutività di un decreto ingiuntivo.
L’istanza cautelare proposta dalla Società opponente era fondata sull’erroneità della segnalazione per essere quest’ultima basata su un saldo debitore falsato dall’applicazione di interessi anatocistici ed usurai e sia perché la banca aveva omesso di instaurare un contradditorio ed in generale di appurare le reali condizioni economico-finanziarie del proprio cliente.
L’ordinanza evidenzia soprattutto due punti:
1) la mancanza dei presupposti di legittimità della segnalazione (in particolare: lo stato di insolvenza e la preventiva analisi da parte della Banca, in contraddittorio con il cliente);
2) la sussistenza del periculum in mora, ravvisato nella difficoltà di accedere al credito da parte del soggetto segnalato, anche sulla base della documentazione prodotta dalla Società opponente.
Ed in particolare, relativamente al primo punto, il Giudice – ribadisce il significato da attribuire alle parole “stato di insolvenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 – ha ritenuto non provate, da parte della Banca, la gravità e la transitoria difficoltà economica della Società che è stata segnalata.
A tal proposito ha specificato che «nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (cit. Cass. n. 12626/10)», e che «gli sconfinamenti (…) non sono indice di per sé, in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori (la banca difatti non ha fornito nessun elemento idoneo a provare lo status di insolvenza, quali la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive etc.), di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, tale da giustificare una segnalazione alla Centrale dei Rischi (cit. Trib. Milano, 29 agosto 2014)».


