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Con ordinanza n. 12480, la Corte di Cassazione, 19 aprile 2022, così si esprime circa al fenomeno della c.d. “contestualizzazione dell’ipoteca per debiti pregressi”:
“Invero, il riferito indirizzo si è formato in relazione allo specifico fenomeno della c.d. “contestualizzazione dell’ipoteca per debiti pregressi” nel cui ambito questa Corte ha statuito con le pronunce sopra richiamate che l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista – con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale – costituisce un’operazione meramente contabile in “dare” ed “avere” sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, appunto perché, mentre quest’ultimo presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, l’operazione sopra descritta determina invece, di regola, gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista”.



