Nulle le Fideiussioni secondo schema ABI
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 23 agosto 2018 stabilisce che lo schema negoziale dell’ABI viola sia il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’obbligato principale, sia la normativa sulla libera concorrenza di mercato.
In sintesi la nullità di questo schema negoziale sta proprio nella violazione dell’art. 1.957 c.c., comma 1, in cui viene stabilito che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate“.
“(…) Le clausole del negozio in esame, incidono pesantemente sulla posizione sulla posizione del garante, dal momento che con esse si stabilisce la garanzia a prescindere della carenza dell’obbligazione principale, il risorgere della garanzia al risorgere del credito e l’integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta escutere il debitore (….).
Se è vero che qualsiasi forma di distorsione del mercato, costituisce un comportamento rilevante per l’accertamento della violazione dell’art. 2 della normativa antitrust è inevitabile concludere che l’intero portato a valle di quella distorsione debba essere assoggettato alla severa scura della nullità (…)”.
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