Corte di Cassazione – contratti bancari – Leasing – derivati impliciti nel leasing – Clausola di indicizzazione al tasso “Libor” e al cambio di valuta estera – Natura – Strumento finanziario derivato – Incidenza sulla causa del contratto di leasing – Conseguenze – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su leasing – analisi dei leasing – perizia anatocismo – perizia usura
La Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza interlocutoria n. 8603 del 16/03/2022 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché venga valutata l’opportunità di sottoporre la controversia all’attenzione delle Sezioni Unite.
Il caso trae origine dall’inadempimento di un contratto di locazione finanziaria di un immobile da costruire, il quale prevedeva una valuta di riferimento, ai fini della determinazione del canone, il franco svizzero, ma con previsione di pagamento del canone in euro.
Tale metodologia potrebbe integrare uno strumento finanziario “derivato”, con conseguente applicabilità della relativa disciplina prevista dal T.U.F. e, in ogni caso, se – e in che modo – essa incida sulla causa del suddetto contratto, eventualmente trasformandolo in un diverso contratto atipico o misto, ed in tale ipotesi, con quali esiti in punto di validità.
Il collegio osserva che, come sostenuto dalle Sezioni Unite n. 11094/2015, “il derivato non è un contratto tipico, e neanche può dirsi che abbia tipicità sociale: il derivato è un effetto, sia finanziario che giuridico, contenuto in clausole che, a volte, hanno natura autonoma, altre volte, come nel caso che ci occupa, sono incorporate in un altro contratto”.
Di conseguenza, lo stesso collegio “segnala l’opportunità di approfondire se una clausola quale quella sopraindicata costituisca un mero meccanismo di indicizzazione del canone o se piuttosto, sotto l’apparenza di costituire una indicizzazione del canone, costituisca invece un patto con cui le parti scommettono sulle variazioni di quel canone, attraverso indici finanziari (Libor, e tasso di cambio), e incida sul contratto di leasing, strumentalizzandone la funzione tipica e piegandola a funzione speculativa (secondo il criterio della causa in concreto), o se introduce nel leasing un’ulteriore funzione, un ulteriore scopo, che incide sulla complessiva operazione negoziale (contratto misto).
Oppure ancora, come avvertita dottrina ha sottolineato, se tale accordo comporti violazione dell’obbligo di buona fede, per la mancanza di chiarezza e di informazione, conseguente alla natura puramente speculativa della clausola”.



