Tribunale di Benevento – contratti bancari – Commissione di estinzione anticipata – TEG – usura degli interessi moratori – inefficacia della clausola relativa – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Il Tribunale Benevento, 08 ottobre 2021 con sentenza 1984 stabilisce che la commissione di estinzione vada inclusa nel calcolo del TEG.
“(…) questo Tribunale ritiene che anche la commissione prevista per l’estinzione anticipata del finanziamento debba essere calcolata all’interno del TAEG ai fini della valutazione di usurarietà del contratto, seppur nei limiti che verranno esposti”.
Il Tribunale cita la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 e afferma:
“(…) Ciononostante, se Il TAEG (così determinato) dovrà ricomprendere ogni voce di costo, ogni “promessa di somma” dovuta in relazione al contratto concluso. Il parametro di comparazione, TAEGM, in applicazione del principio di simmetria, deve essere conseguentemente adeguato, in relazione alla singola voce non ricompresa nel TAEGM, con un incremento “pari al tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario” per la singola voce.
Ove tuttavia, tale rilevazione manchi, come proprio per la commissione di estinzione anticipata, allora, “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato” il principio di omogeneità soccombe: il termine di comparazione rimarrà il TAEGM indicato nei Decreti Ministeriali e sarà margine di tolleranza che dovrà offrire uno spazio di operatività alle libere determinazioni contrattuali (…).
Su queste premesse, si può concludere che la pattuizione relativa alla facoltà di estinzione anticipata superando, nella sua attualizzazione, il TAEGM, ha carattere usurario. Dalla accertata usurarietà tuttavia, non discende come invocato da parte debitrice, la gratuità del contratto (…).
La valutazione di usurarietà dovrà, quindi, rimanere confinata all’interno della clausola la cui pattuizione economica supera il tasso soglia: una volta che il giudice di merito ha riscontrato positivamente l’usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace, mentre continuano ed essere valide ed efficaci, però, tutte le altre pattuizioni non affette dalla rilevata usurarietà”.



