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20 Aprile 2026

Il Tribunale di L’Aquila, 05/03/2025, sentenza n. 132: Indeterminatezza dell’oggetto in alcuni derivati collar – rimborso superiore al Milione di Euro

Studio Caliendo
martedì, 02 Settembre 2025 / Published in Derivati Finanziari

Il Tribunale di L’Aquila, 05/03/2025, sentenza n. 132: Indeterminatezza dell’oggetto in alcuni derivati collar – rimborso superiore al Milione di Euro

Omessa indicazione della capitalizzazione composta

Tribunale di L’Aquila e contratti derivati, Rimborso per nullità derivati finanziari, indeterminatezza dei derivati IRS SWAP, derivati collar indeterminati, perizia econometrica derivati finanziari IRS, nullità dei derivati, mancanza dell’oggetto dei derivati, mancanza del mark to market

 

Tribunale di L’Aquila, 05 marzo 2025, sentenza n. 132:

“In altri termini, laddove lo scopo di garantirsi contro l’aumento dei tassi di interesse non sia oggettivamente raggiungibile, sin dal sorgere del contratto, il negozio dovrà considerarsi privo di causa concreta, oltre che astratta, ovverosia privo dello scopo pratico perseguito dalle parti, in quanto le condizioni delle operazioni non sarebbero idonee, secondo un giudizio prognostico ex ante, a cautelare il cliente dalla fluttuazione del tasso di interesse, con conseguente nullità della negoziazione per violazione degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c. (cfr. Trib. Treviso, 26 agosto 2015).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in relazione alla natura aleatoria dei contratti di swap e ai limiti entro i quali l’ordinamento ne ammette la meritevolezza – e quindi la validità – sotto il profilo causale, occorre richiamare il principio della necessaria sussistenza di alea “razionale”, intesa come “misurabile”, in quanto funzionale alla finalità di “gestione del rischio” ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari: razionalità ravvisabile, in concreto, laddove siano esplicitati – e condivisi in accordo con l’investitore – gli elementi che consentono di conoscere la misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi, tramite l’esplicitazione dei costi impliciti (che determinano uno squilibrio iniziale dell’alea), del Mark to Market e, soprattutto, dei cd. scenari probabilistici (cfr. Cass. civ. sez. I, 29/07/2021, n. 21830).

In tal senso, è opinione condivisa in giurisprudenza che la mancata esplicitazione del valore iniziale un contratto derivato (il c.d. Market to Market e, di conseguenza, degli eventuali costi di intermediazione riflessi in un MTM di valore negativo al momento della stipula), possa comportare la nullità dell’accordo per indeterminatezza dell’oggetto, e che tale indeterminatezza possa finanche riverberarsi sul piano causale, incidendo sull’esatta quantificazione della misura dell’alea a cui il cliente viene esposto.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno espresso chiara adesione all’orientamento che individua l’indicazione del MTM, o dei suoi criteri di calcolo, l’esplicitazione dei costi impliciti e la prospettazione degli scenari probabilistici, quali elementi essenziali del contratto derivato, rilevanti ai fini della sua validità

(…) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la nullità dei contratti derivati Purple collar in & out

(…) per l’effetto, condanna CP_I alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 1.045.986,58 oltre interessi di mora ex art. 1224, comma 2, c.c. – da calcolarsi al tasso pari a quello del rendimento medio annuale netto dei titoli di Stato, ove superiore al tasso d’interesse legale e comunque non inferiore a quest’ultimo – dalla data della scadenza sino alla data della domanda giudiziale, nonché oltre ulteriori interessi di mora da determinarsi ai sensi del D. Lgs. 231/02, dalla data della domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo;

Sintesi dell’articolo: Rimborso per nullità derivati finanziari

 

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