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Tribunale Bergamo, 17/11/2025, sentenza n. 1480:
Mutui indicizzati all’Euribor stipulati nel periodo dal settembre 2005 al maggio 2008 – Manipolazione dell’indice sul mercato degli EIRD – Conseguenze
“L’accertamento della Commissione europea ha dunque riguardato il mercato dei derivati (l’intesa illecita riguardava, come già chiarito, gli EIRD – European rate interest derivatives).
In altri termini, la Commissione ha accertato intese tra alcune primarie banche europee volte a condizionare i prezzi dei derivati in euro e limitare la concorrenza tramite una pluralità di pratiche che hanno comportato anche tentativi di manipolare il processo formativo dell’Euribor (al rialzo o al ribasso).
(…) 6.1. Rifuggendo quello che attenta dottrina ha definito magnetismo della nullità, questo giudice ritiene non convincente la ricostruzione della vicenda oggetto di causa nei termini di una nullità derivata del cd. contratto a valle per violazione di norme poste a tutela dell’ordine pubblico economico, così come non ritiene convincente la ricostruzione in termini di una nullità per indeterminabilità dell’oggetto.
Sulla base dei convincenti rilievi di cui all’ordinanza n. 19900/2024 della Corte di cassazione, risulta di contro fondata una ricostruzione in termini di annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439, II comma cod.civ., così come risulta parimenti fondata la prospettazione di una tutela che ravvisi nel risarcimento del danno la tecnica rimediale cui rivolgersi a tutela dei propri interessi e diritti che si ritengono esser stati lesi.
6.2. Ad ogni modo, quand’anche si volesse aderire alla ricostruzione della vicenda oggetto del presente giudizio in termini di nullità, la domanda attorea risulterebbe comunque infondata in quanto – tenuto conto degli argomenti svolti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12007/2024 – l’Istituto bancario convenuto non è stato partecipe della pratica abusiva (tale circostanza non è stata neanche allegata dalla società attrice), né parte attrice ha allegato prima ancora che provato che la convenuta fosse stata a conoscenza dell’intesa accertata dalla Commissione europea ed avesse consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell’illecita alterazione, al momento della stipula del contratto: circostanze queste che, come convenuta, non sono state nemmeno allegate da parte attrice.
Da ultimo, a mero fine di completezza, occorre rilevare che, come altrettanto correttamente eccepito da parte convenuta, quand’anche parte attrice avesse allegato e provato le circostanza (non allegate e non provate) di cui si è appena detto, l’eventuale fondatezza nel merito della domanda formulata avrebbe comunque riguardato, al più, le sole rate del mutuo pagate fino al mese di maggio del 2008, essendo questo il periodo (settembre 2005-maggio 2008) in cui sono avvenuti i tentativi di manipolazione sanzionati con ammende”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Manipolazione dell’euribor nei mutui
Articoli:
Tribunale di Palmi: Mutuo, 06/12/2024, sentenza n. 786: Manipolazione Euribor: Nullità e gratuità



