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Tribunale di Avellino, 27 maggio 2024, sentenza n. 1025:
“Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l’art. 125 sexies T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring
(…) Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza comunitaria, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi up front che recurring dei contratti stipulati anche, antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all’intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale contenuta che sancisce il diritto della mutuante di trattenere anche le commissioni ed il costo dell’assicurazione (…) condanna dell’istituto di credito appellante al pagamento, in favore del contraente …di € 3.495,22, calcolati secondo il criterio del pro-rata temporis”.



