Tribunale di Bari e contratti bancari, mancanza della pattuizione della capitalizzazione composta, verifica del TAEG, differenza tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo, ricalcolo art. 117 TUB, indeterminatezza della capitalizzazione composta, indeterminatezza ammortamento alla francese, anatocismo bancario, anatocismo ammortamento alla francese, perizia econometrica finanziamento Milano, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario Milano
Tribunale di Bari, 09 aprile 2026 (quesiti al ctu sulla capitalizzazione composta):
“ai seguenti quesiti:
- riepiloghi, sulla base degli atti di causa contenenti fatti tempestivamente allegati, in apposita tabella, a quanto ammonta l’importo erogato in linea capitale, la misura dell’interesse corrispettivo per l’intera durata dell’ammortamento, calcolato secondo il regime finanziario composto applicato dalla Banca e ricalcolato secondo il regime finanziario semplice, evidenziandone la differenza.
- accerti il CTU se le condizioni economiche e, in particolare, i tassi di interesse previsti nel contratto di mutuo sono oggettivamente determinate, previa verifica dell’esatta quantificazione dell’ISC/TAEG, secondo le indicazioni della normativa di settore (Delibera CICR del 04.03.2003 e correlati D.M. del dell’8 luglio 1992, D.M. del 06.05.2000 e Provvedimento della Banca d’Italia del 09.02.2011) includendo nel calcolo anche:
- a) l’imposta sostitutiva, come chiarito dalla Banca d’Italia nel documento “Domande frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modificazioni“;
- b) gli oneri assicurativi compresi il premio dell’eventuale polizza facoltativa, se sono soddisfatte le condizioni indicate dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. 8806/2017; sent. 5160/2018, sent. 22458/2018), ovvero contestualità e natura remunerativa della polizza;
- Nel caso di accertata indeterminatezza dell’ISC/TAEG o di difformità non esplicitata tra il tasso annuo nominale (TAN) in regime semplice ed il tasso annuo effettivo (TAE) risultante dall’applicazione della formula dell’interesse composto, per contrarietà all’art. 117 co. 4 TUB (cfr. Corte d’Appello di Bari, sentenza del 18.07.2025), esegua il CTU il ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi BOT, ex art. 117, commi 6 e 7, del TUB, in regime finanziario semplice degli interessi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Verifichi il CTU la pattuizione della capitalizzazione composta – Quesiti ctu su capitalizzazione composta – Verifica del CTU della capitalizzazione composta
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