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20 Aprile 2026

Tribunale di Cassino, 09/01/2026: Revocato il decreto ingiuntivo per indeterminatezza dell’oggetto del credito bancario

Studio Caliendo
sabato, 28 Marzo 2026 / Published in News

Tribunale di Cassino, 09/01/2026: Revocato il decreto ingiuntivo per indeterminatezza dell’oggetto del credito bancario

Indeterminatezza dell’oggetto del credito

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Il Tribunale di Cassino, 09 gennaio 2026:

Secondo la giurisprudenza di legittimità è nulla per indeterminatezza dell’oggetto la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come “crediti anomali” poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell’impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione dei “crediti anomali” formulata dalla Banca d’Italia nelle proprie circolari atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale.

L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 28803 del 07.11.2019 che si condivide e si fa proprio è univoca nel ritenere che è nulla la procura notarile rilasciata da una banca ad un servicer «per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri “crediti anomali” e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali», in quanto non rispettosa del principio di determinatezza/determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 cod. civ.».

La pronuncia prende le mosse dal principio secondo cui:

“Il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 cod. civ. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio della nullità (art. 1418, comma 2, ultima parte).”

La Suprema Corte precisa poi che la definizione di “credito anomalo” così come quella di credito appartenente a «una categoria di crediti aventi un andamento irregolare (appunto anomalo) rispetto alle pattuizioni contenute nei contratti o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente», non viene a delimitare sufficientemente l’oggetto della procura, poiché con tali formule non si “viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall’impegno negoziale.

E tanto determina questo decidente alla pronuncia di nullità insanabile della procura speciale notarile in atti “per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto”, con conseguente difetto di legittimazione ad agire della società opposta, ciò posto si revoca del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo che segue.

Segue la condanna alle spese così come disciplinata nel dispositivo.

P . Q . M .

Definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede:

Accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo e revoca il decreto ingiuntivo”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza dell’oggetto del credito

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