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Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 404 del 2018 ha affermato che l’accreditamento, da parte della banca, della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuatario non altera la natura del contratto di mutuo e non è idoneo, di per sé, a dimostrare il collegamento negoziale con il contratto di conto corrente.
“Quanto esposto evidenzia la mancata ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi del collegamento negoziale, consistenti, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte, sia nel “requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. n. 11974/2010), con la precisazione che non è sufficiente che “quel fine sia perseguito da una delle parti all’insaputa e senza la partecipazione dell’altra” (Cass. n. 13580/2004)”.



