Tribunale di Como – contratti bancari – credito al consumo – mutuo – usura – spese assicurative nel TEG – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del finanziamento – perizia su finanziamento – perizia usura- perizia anatocismo
Il Tribunale di Como, 26 settembre 2022 condanna la banca al pagamento di € 6.671,07 per usurarietà del mutuo.
“(…) il ricorrente ha soddisfatto l’onere probatorio sul medesimo gravante (Cass. SS.UU. 19597/2020), deducendo il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e la misura del TEGM nel periodo considerato, mentre la resistente si è limitata a eccepire di non comprendere i calcoli effettuati da controparte;
-ad ogni modo, il fatto costitutivo della domanda offerto dall’allegazione – secondo cui, inserendo nel calcolo del TEG anche il costo della polizza assicurativa prevista negozialmente, il tasso soglia viene superato, con relativa usurarietà del mutuo – non risulta specificamente contestato dalla resistente, che, anzi, assumendo che al momento della stipula del contratto il costo della polizza non potesse essere considerato agli effetti del tasso soglia, lo dà per acquisito;
– l’inclusione, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, delle spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, purché collegate alla sua concessione – in conformità con quanto previsto dall’art. 644, IV comma, c.p. e a prescindere dalla loro mancata considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito nelle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 – è, ormai, sostenuta da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8806/2017, 9298/2018, 22458/2018, 37058/2021, 3025/2022), cui ha aderito anche l’intestato ufficio giudiziario (Trib. Como R.G. n. 5500/2019);
– nel caso di specie, stante la contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo, la sussistenza del collegamento è presunta né può essere esclusa in ragione dell’obbligatorietà ex art. 54 D.P.R. 180/1950, compatibile con la sua connotazione remunerativa, oltre a essere comprovata dalla circostanza che il contratto di assicurazione accessorio a quello di finanziamento era stato stipulato per assicurare il rimborso del capitale mutuato in ipotesi di morte o rischio d’impiego del debitore, pertanto non nell’interesse dell’assicurato, bensì della finanziatrice, quale beneficiaria della prestazione economica per l’ipotesi di avveramento dell’alea contrattuale;
– va, pertanto, dichiarata la nullità della pattuizione relativa a costi e interessi, ai sensi dell’art. 1815, II comma, c.c., con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione di quanto versato dal mutuatario, a titolo di interessi, commissioni e costi vari;
– dichiara la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi e degli altri costi del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 1815, II comma, c.c.;
– condanna la resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, dell’importo di € 6.671,07”.



