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Tribunale di Napoli, ordinanza del 09 ottobre 2025:
“Il ricorrente, ad abundantiam, ha altresì fornito ampia dimostrazione di versare tutt’altro che in difficoltà economiche essendo fra le altre cose proprietario di una moltitudine di beni immobili (doc. 6) e garante per linee di credito in favore di terze società.
Pertanto, la segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente, “rinnovata” dalla cessionaria da MBCredit Solutions Spa, è di tutta evidenza illegittima, non essendo il ricorrente debitore di alcunché in relazione al conto corrente, ma anzi, essendo egli creditore della Banca; nemmeno risultando in alcuno stato di insolvenza.
Insomma, MBCredit Solutions Spa ha proceduto illegittimamente alla segnalazione del nominativo del ricorrente alla Centrale rischi, sia omettendo qualsiasi attività istruttoria, sia segnalando un nominativo scevro da alcuna posizione debitoria.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.
Per l’effetto, MBCredit Solutions Spa va condannata alla immediata cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente e al pagamento periodico in di lui favore di una penalità di mora, ex art. 614 bis c.p.c., pari ad euro 300 al giorno per il caso di mancata esecuzione, decorsi 30 giorni dal presente provvedimento.
(…) Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
– dichiara la contumacia di MBCredit Solutions Spa;
-accoglie il ricorso proposto da … e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente effettuata dalla MB Credit Solutions Spa presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia;
– ordina a MBCredit Solutions Spa l’immediata cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Valutazione dei requisiti per la segnalazione a sofferenza
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