Tribunale di Gorizia e contratti bancari, anatocismo ai fini dell’usura, per l’usura rileva anche la capitalizzazione, anatocismo e usura, capitalizzazione nel TEG, anatocismo nella verifica dell’usura, perizia econometrica anatocismo, Violazione della Delibera CICR 2000, anatocismo nel calcolo dell’usura
Tribunale di Gorizia, ordinanza del 24 settembre 2025:
“rilevato che, in tema di rapporto fra anatocismo e usura ai fini del calcolo per la verifica del tasso soglia, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso.
A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8383 del 2024, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto corretto procedere al calcolo del TEG previa epurazione degli interessi anatocistici, richiamando altresì la sentenza n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedono affatto l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati).
(…) ritenuta, dunque, la necessità di chiedere i seguenti chiarimenti al CTU:
in ordine all’applicazione dell’interesse usurario (par. 3 della relazione peritale), risponda al quesito formulato nell’ordinanza del 23.10.2024, tenendo conto dei principi espressi dalla cassazione nell’ordinanza n. 8383 del 2024 e nella sentenza n. 33964/2022 secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”;.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Per l’usura rileva anche la capitalizzazione


