Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – compensazione impropria – anticipi fatture – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Corte di Cassazione, ordinanza n. 31850 del 15 novembre 2023:
“Quella eccepita dal Fallimento era (ed è) una compensazione impropria o atecnica.
Tale è la compensazione che si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e seg. cod. civ., perché riguardante crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto.
In questo caso la compensazione si risolve in una mera verifica contabile delle poste attive e passive delle parti, al punto che il giudice può procedere d’ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v. di recente Cass. Sez. 1 n. 33872-22).
(…) Le operazioni di anticipo su fatture debbono pur sempre essere annotate in conto.
E quindi confluiscono esse pure sul conto corrente, così da concorrere a determinarne il saldo.
Questa Corte ha chiarito (con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare delle rimesse annotate sui conti anticipi, ma con premessa di principio ben estendibile al problema che qui rileva) che i conti anticipi rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, con annotazione in “dare” delle anticipazioni erogate al correntista e con annotazione in “avere” dell’esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Dopodiché però il rapporto tra banca e cliente viene sempre e comunque rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l’incasso (v. Cass. Sez. 1 n. 6575-18, Cass. Sez. 1 n. 13449-11).
Ne segue che il tribunale non avrebbe potuto considerare inammissibile l’eccezione di compensazione (impropria o atecnica) formulata dal Fallimento, ma avrebbe dovuto esaminarne il fondamento nel merito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Ammissibile l’eccezione di compensazione



