Corte di Cassazione – Contratti bancari – Forma – nullità per mancanza di forma scritta – conto corrente – nullità di protezione – Rilievo d’ufficio – Solo nell’interesse del contraente debole – apertura di credito in conto corrente – Prova dell’esistenza dell’affidamento – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Corte di Cassazione, 24 gennaio 2024, ordinanza n. 2338:
“Benvero, in tema di nullità negoziali questa Corte ha affermato che la rilevabilità d’ufficio si estende anche a quelle c.d. di protezione, in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon).
(…) Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per l’ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d’ufficio, stante l’inequivocabile disposto dell’art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (…).
È stato tuttavia precisato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l’integrità e l’efficienza del mercato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
(…) Non essendo la nullità rilevabile d’ufficio, non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione”.
Oggetto dell’articolo: nullità per mancanza di forma scritta



