Tribunale di La Spezia e Contratti bancari – Fideiussore – Diritto dei fiudeiussori ad ottenere copia – diritto di ottenere copia dei documenti – diritto di opporsi – creditore garantito
Secondo la sentenza n. 345 del 30 maggio 2019 del Tribunale di La Spezia, anche i fideiussori hanno il diritto di ottenere la consegna della copia dei contratti e degli estratti conto, nonché il diritto di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore.
“Nel merito, sul diritto dei fideiussori ad ottenere copia della documentazione ex art. 119 TUB, si deve ritenere che anche il garante abbia diritto ad ottenere copia della documentazione afferente il rapporto con la banca; dovendosi ritenere applicabili gli stessi principi che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente principale, poichè tra la prima ed il fideiussore, al momento della sottoscrizione dell’obbligazione, sorge un rapporto diretto e/o qualificato, visto che i fideiussori sono potenzialmente (e nel caso di specie effettivamente, in quanto nei loro confronti è stato richiesto il pagamento delle somme garantite) destinatari degli effetti del rapporto.
Si deve ritenere quindi che il diritto di ottenere la consegna della documentazione dalla Banca tragga fondamento dall’art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e secondo correttezza (art. 1175).
(…) il fideiussore ha diritto, tra l’altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative all’esistenza e alla validità dell’obbligazione garantita, essendo chiaramente strumentale il diritto di accesso alla documentazione, rispetto all’effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore, che si deve in ogni caso ritenere “cliente” dell’intermediario nella misura in cui a suo beneficio rilascia la garanzia personale”.
Sintesi dell’articolo: Diritto dei fideiussori ad ottenere copia



