Tribunale di Milano e contratti bancari, ATP non può essere richiesto due volte, limiti alla riproposizione dell’accertamento tecnico preventivo, perizia econometrica finanziamento Milano, ATP Milano, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo mutuo alla francese, analisi contratti bancari, domanda ex art. 696 bis c.p.c.
Tribunale di Milano, 25 marzo 2026:
– limitatamente a tali condotte già oggetto del precedente procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., regolarmente ammesso e conclusosi con il deposito di una relazione peritale, deve ritenersi integralmente assolta la condizione di procedibilità prevista dalla L. n. 24/2017;
va quindi ritenuta inammissibile della riproposizione dell’accertamento tecnico preventivo sui medesimi profili fattuali, in quanto contraria alla funzione e alla ratio dell’istituto, non risultando per tali profili neppure ravvisabili finalità conciliative, atteso che l’accertamento tecnico preventivo è già stato espletato senza esito positivo, e non potendo il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. essere utilizzato quale strumento reiterabile in luogo della proposizione del giudizio di merito, che costituisce la sede naturale per far valere eventuali critiche alla consulenza già espletata;
SINTESI DELL’ARTICOLO: ATP non può essere richiesto due volte
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