Tribunale di Milano – contratti bancari – Irregolarità su conto corrente – prescrizione – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – cms – indeterminatezza – nullità delle commissioni – interessi intra-fido ed extra-fido – commissioni bancarie – interesse bancario – saldo banca – interessi anatocistici – anatocismo bancario – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del conto corrente – perizia su conto corrente – perizia anatocismo – perizia usura
Il Tribunale di Milano, Sez VI, con sentenza del 13 luglio 2022 ridetermina il saldo del conto corrente in € 29.080,94 a credito del correntista, a fronte di un saldo bancario di € 350,72.
“La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, successivamente l’art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore, capovolgendo la disciplina previgente)”.
“(…) va osservato come la pattuizione contrattuale vada dichiarata nulla per indeterminatezza della clausola, non risultando pattuita la periodicità con la quale la commissione, individuata esclusivamente nella sua misura percentuale, avrebbe dovuto trovare applicazione.
Va, parimenti condivisa la doglianza attorea in ordine alla legittimità dell’addebito della commissione di messa a disposizione fondi e di istruttoria veloce operato dalla banca, in difetto di specifica pattuizione in proposito (…).
(…) “Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.
La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto; nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intrafido e ultra-fido”.
Sintesi dell’articolo: Irregolarità su conto corrente



