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Tribunale di Monza, sentenza del 18 marzo 2026:
“A parere degli opponenti la fideiussione del 14/03/2007, allegata al ricorso monitorio, ripropone gli articoli restrittivi della concorrenza censurati dal provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d’Italia, ponendosi perciò in contrasto con l’art. 2 della citata Legge Antitrust per il loro carattere particolarmente sfavorevole tale da incidere negativamente sulla concorrenza (v. doc. 8 fasc. monitorio).
In altre parole, a fronte di queste circostanze, la parte creditrice avrebbe dovuto dimostrare l’assenza di una intesa anticoncorrenziale al tempo della sottoscrizione della fideiussione, ma tale prova ne è stata dedotta né tantomeno fornita in giudizio.
Al contrario, gli odierni opponenti hanno fornito concreti elementi – in particolare i contratti di fideiussione stipulati da altri istituti di credito nel biennio 2006 e 2007 (v. doc. 20-b e 20-c fasc. opponenti) – tali da indurre questo giudicante a ritenere che effettivamente l’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia nell’anno 2005 possa essere utilizzato anche in questo giudizio quale “prova privilegiata” dell’esistenza di una condotta anticoncorrenziale perdurata nel periodo successivo.
Data la corrispondenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 9 della fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI del 2003 censurato dalla Banca d’Italia, in questa sede, va dichiarata la nullità parziale del contratto di fideiussione, con conseguente espunzione delle sole clausole dichiarate invalide“.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità delle fideiussioni schema ABI
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