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  • Corte di Cassazione, ordinanza. n. 10125 del 16/04/2021: Caratteristiche del recesso abusivo della banca in una apertura di credito bancario
20 Aprile 2026

Corte di Cassazione, ordinanza. n. 10125 del 16/04/2021: Caratteristiche del recesso abusivo della banca in una apertura di credito bancario

Studio Caliendo
mercoledì, 09 Novembre 2022 / Published in News

Corte di Cassazione, ordinanza. n. 10125 del 16/04/2021: Caratteristiche del recesso abusivo della banca in una apertura di credito bancario

mancato assolvimento dell’onere della prova

Corte di Cassazione – contratti bancari – Recesso abusivo della banca – contratti di conto corrente – apertura di credito in conto corrente – revoca – chiusura – recesso abusivo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti

La Corte di Cassazione Civile, con la ordinanza. n. 10125 del 16 aprile 2021 esprime la seguente massima:

“Pur in presenza di un diritto di recesso in capo alla banca in costanza di rapporto di apertura di credito bancario, la relativa situazione giuridica soggettiva va esercitata non solo nel rispetto delle regole di legge e di contratto, ma anche secondo una condotta che non trasmodi nell’abuso del diritto, imponendo cioè a controparte un ingiustificato sacrificio delle proprie ragioni: come quando, a fronte di fatti solo pretestuosamente allegati o non rispondenti al vero o ai reali interessi della banca, questa provveda in modo arbitrario e scorretto alla revoca degli affidamenti, recedendo dal rapporto di apertura di credito (cfr. Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; Cass. 14 luglio 2000, n. 9321; Cass. 21 maggio 1997, n. 4538).

In tal senso, si è dunque precisato che, pur quando la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso da parte della banca non possa essere messa in discussione sotto il profilo dell’inesistenza di un’eventuale giusta causa, che non sia richiesta, tuttavia il modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca non resta del tutto insindacabile: perchè “(r)esta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell’esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta” (così, in motiv., Cass. 21 maggio 1997, n. 4538).

Quindi, si è reputato giustificato il recesso, quando vi fossero condotte, poste in essere dal cliente, idonee ad incrinare la fiducia nei successivi adempimenti ai propri obblighi: come nel caso dell’esistenza di concreti segni di affievolimento della credibilità commerciale della debitrice, consistenti nella richiesta di proroga di due ricevute bancarie, nel mancato pagamento alla scadenza di un’altra ricevuta e nella lettera di un cliente, che aveva rifiutato di onorare un’ulteriore ricevuta bancaria emessa, negando che vi fosse stata la relativa fornitura (così Cass. 21 maggio 1997, n. 4538); mentre si è ritenuto contrario a buona fede il recesso, allorchè la sola allegazione della banca consisteva nell’avere il debitore e il garante compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio, sì da diminuire la garanzia del credito, ma senza che tale inidoneità patrimoniale fosse provata in nessun modo, ed anzi in presenza, da parte del debitore principale, dell’analitica specificazione dei cespiti oggetto del patrimonio, suo e dei fideiussori e della consistenza di tali beni, posti a presidio degli obblighi assunti e senza che neppure fosse stata richiesta dalla banca, nel caso che del loro valore si dubitasse, di una c.t.u., volta all’apprezzamento degli stessi (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).

In sostanza, occorre dunque osservare che è da considerare legittimo il recesso dal rapporto di apertura di credito bancario, in presenza di uno scarso grado di solvibilità del cliente, dal momento che, in tale tipo di rapporti, è proprio questo parametro ad orientare le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi anche con effetto immediato (Cass. 21 maggio 1997, n. 4538) e che la banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve dimostrare che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori, in quanto allora si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).

In definitiva, il recesso dal rapporto di apertura di credito con la richiesta di restituzione dell’importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, nè essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni dall’istituto addotte.

Ne deriva che grava sulla parte, la quale assume l’illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova (cfr. Cass. 7 marzo 2008, n. 6186; Cass. 11 gennaio 2006 n. 394), dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).

A fronte dell’esercizio del diritto di recesso attribuito dalla legge o dal contratto, è onere dunque della controparte – la quale alleghi la violazione della clausola della buona fede e correttezza nei rapporti interprivati – provare l’integrazione della fattispecie abusiva”.

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