Tribunale di Palermo e Contratti bancari, cessione crediti in blocco, Cessione dei crediti delle banche, difetto di legittimazione attiva, sospensione della procedura esecutiva, perizia difesa decreto ingiuntivo, mancato deposito contratto, lista crediti ceduti, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta
Tribunale di Palermo, ordinanza del 12/02/2025:
“Nel caso cli specie, a fronte delle contestazioni degli opponenti, la creditrice opposta non ha prodotto né il contratto di cessione né la lista dei crediti ceduti.
Né, del resto, può assumere rilievo la dichiarazione unilaterale di versata in atti, in quanto la stessa non fornisce elementi specifici volti a consentire l’individuazione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in favore di … SPV S.r.l., stante la non univocità dei codici identificativi ivi riportati ….
È appena il caso di evidenziare che la medesima creditrice opposta nella propria comparsa di risposta rappresenta che “il richiamato NDG …all’epoca della cessione del credito in favore di … era diverso dall’originario NDG… di ….
A ciò si aggiunga che il titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16/03/2011 tra gli odierni opponenti e B@nca S.p.a., soggetto giuridico diverso da … S.p.a.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi nel senso che non sussistono – in base alla cognizione sommaria propria dì questa sede – elementi che consentano di ritenere sussistente la legittimazione della creditrice opposta, individuando senza incertezze la inclusione del credito azionato tra i rapporti oggetto della cessione (…).
La censura è, dunque, fondata.
Devono, conseguentemente, considerarsi assorbiti i successivi motivi di opposizione.
Ne consegue che può trovare accoglimento l’istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione dei crediti delle banche
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