Tribunale di Palermo e contratti bancari, danno da segnalazione alla Centrale Rischi, Prova del danno da illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi, perizia econometrica mutuo, commercialista esperto in contenzioso bancario, illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, prova del danno da illegittima segnalazione
Tribunale di Palermo, sentenza n. 2322 del 08/04/2026:
“In concreto, la manifesta infondatezza della domanda sotto il profilo della prova del danno rende superfluo affrontare la più complessa questione della responsabilità.
Invero, la causa deve essere decisa sulla base della questione di merito relativa alla sussistenza o meno delle conseguenze dannose lamentate dall’attore, da reputarsi di più agevole soluzione alla luce della ritenuta mancata dimostrazione della sussistenza e dell’ammontare del danno, anche se, a rigore, logicamente subordinata a quella della sussistenza del fatto dannoso, senza che sia necessario esaminare quest’ultima.
Parte attrice assume che la asserita illegittima segnalazione in sofferenza del proprio nominativo in Centrale Rischi e in SIC, su istanza di Findomestic Banca S.p.A, gli avrebbe cagionato danni patrimoniali, essendogli stato negato l’accesso al Finanziamento Covid e alla surroga del mutuo da BPER a BNL con interessi più bassi – che “avrebbe permesso a parte attrice di far fronte a tale difficile situazione familiare e lavorativa” –, e danni non patrimoniali, consistenti in un assunto danno morale da immagine e da reputazione personale e commerciale, essendo il nome del cittadino segnalato associato alla figura del “cattivo pagatore”.
A supporto del primo profilo di danno, parte attrice ha prodotto una consulenza di parte, che dimostrerebbe una riduzione del fatturato.
Ora, quanto al danno patrimoniale, consistente – a detta dell’attore – nella diminuzione del reddito direttamente riconducibile all’inadempimento informativo di Findomestic, che, “omettendo di comunicare l’avvenuta segnalazione, ha impedito all’attore di intervenire tempestivamente per neutralizzarne gli effetti”, esso si fonda esclusivamente sulla consulenza tecnica di parte prodotta – ctp che è notoriamente considerata una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che funge da supporto argomentativo agli scritti difensivi dell’avvocato, apportando elementi tecnici a sostegno delle proprie tesi.
Tale documento, di per sé considerato, appare elemento probatorio troppo fragile per sostenere una domanda risarcitoria quale quella avanzata dal…
Difetta la prova del danno, del suo ammontare e del nesso di causalità tra lo stesso e il comportamento che si assume illegittimo – il cui onere gravava sull’attore.
In ordine al danno all’immagine, deve osservarsi che non si tratta di un danno in re ipsa ma piuttosto di un ‘danno conseguenza’: esso richiede, pertanto, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 20885/2019; Sez. VI, ord. n. 7594/2018).
Tale prova non è stata in alcun modo offerta dall’attore, che si è limitato, soltanto (peraltro) nella terza memoria, a paventare il rischio di perdere opportunità di lavoro, quale amministratore di condominio, a causa della segnalazione a sofferenza.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non asseritamente subiti da Carlo Cutrano a seguito della asserita illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi Finanziari da parte della convenuta, va rigettata, non avendo l’attore allegato e provato i danni lamentati, senza analizzare preliminarmente la liceità della segnalazione.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova del danno da illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi – danno da segnalazione alla Centrale Rischi
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