Tribunale di Paola – contratti bancari – mediazione – procedura creditore – Mediazione: onere promuovere la procedura – opposizione a decreto ingiuntivo – decreto ingiuntivo revocato – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
Tribunale di Paola, sentenza n.645 del 21 agosto 2023:
Entro il rinvio disposto dal giudice, nessuna parte ha proposto la domanda di mediazione. Parte opposta ha formulato istanza di rimessione in termini affinché la stessa possa provvedere all’incombente dell’instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria.
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
Nondimeno, resta “pur sempre ferma la possibilità per il creditore di riproporre la domanda (anche di semplice ingiunzione)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 18741 del 2019).
L’inerzia dell’opposto “comporterà l’improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell’effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
Sussiste, pertanto, come chiarito dalla richiamata pronuncia, un “mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla”. Infine, non appare trascurabile, nella fattispecie de qua, il dato testuale dell’ordinanza dell’11.2.20, che ha assegnato “alle parti” il termine per il deposito dell’istanza di mediazione.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara la domanda improcedibile e si revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. xxx/2018, depositato dal Tribunale di Paola in data 13.12.18”.



