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Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 169 del 22 febbraio 2021 si è pronunciato in merito alle clausole derogatorie della competenza territoriale, dichiarandole nulle.
“(…) le clausole contrattuali di deroga della competenza sulle quali la convenuta fonda la propria eccezione sono da dichiarare, in adesione alla prospettiva attorea, nulle per indeterminatezza dell’oggetto ovvero comunque idonee a costituire valido accordo di deroga alla competenza per la violazione dell’art. 29 c.p.c.”.
“l’esclusività indicata dall’art 29 co. 2 cpc sia prevista (…) solo a vantaggio della Banca (…) il che tuttavia si pone in contrasto con le finalità e la ratio degli artt. 28 e 29 cpc che consentono la deroga alla competenza territoriale non esclusiva purché essa operi per entrambe le parti del contratto contenente siffatta deroga e purché individui con certezza il foro pattizio”.
Sintesi dell’articolo: Stop alle clausole derogatorie



