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Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 545 del 02/08/2018 accoglie la domanda proposta dal mutuatario e condanna la banca al pagamento di Euro 326.544,00.
Il contratto di mutuo presentava un tasso di mora superiore al tasso soglia al momento della stipula e il giudice ha ritenuto che l’interpretazione sistematica della normativa in materia di usura impone di considerare che il riferimento operato dall’art. 1815 del codice civile investa esclusivamente l’ipotesi di nullità della clausola con conseguente esclusione di alcun interesse.
“La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l’applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione”.
Nel caso in cui, la pattuizione del tasso di mora sia nulla, ex art.1815 c.c. non risultano dovuti gli interessi.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo in usura per gli interessi di mora



