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Tribunale di Teramo, 24 febbraio 2026:
“Rapportando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso che qui occupa, deve concludersi nel senso della nullità della pattuizione della c.m.s., tenuto conto che le lettere – contratto di credito del 05/05/2004 e del 05/08/2008 fanno esclusivo riferimento all’aliquota dell’onere, senza alcuna delimitazione della base di calcolo e della periodicità.
Né, successivamente, la Banca ha provveduto a regolamentare le commissioni sull’accordato, le commissioni di istruttoria veloce o altre consimili commissioni mediante specifiche pattuizioni.
11-5.2. Ne consegue l’espunzione, dal rapporto di conto corrente per cui è causa, di tali voci di costo applicate sulla scorta di pattuizione nulla – in quanto indeterminata – o in assenza di pattuizione stessa.
(…) Dagli atti di causa, poi, non è dato evincersi alcuna espressa e specifica pattuizione per iscritto di adeguamento alla delibera CICR 9 febbraio 2000, con la conseguenza che, pur a fronte dell’applicazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità, l’evidente regime peggiorativo così determinato, rispetto a quello previsto di defa11lt, non consente di riconoscere legittimità all’operato dell’istituto di credito.
Lo stesso è a dirsi per tutti i periodi successivi.
A fronte delle intervenute modifiche normative (e giurisprudenziali), infatti, nulla risulta specificamente pattuito per iscritto tra le parti.
11-6.1. Deve concludersi, pertanto, per l’illegittimità di qualsiasi capitalizzazione degli interessi operata dall’apertura del conto e sino all’ultima operazione disponibile (03/09/2018).
(…) II-7. Con riguardo agli interessi ultralegali, il rapporto per cui è causa ha avuto origine con il contratto del 06/05/1994, privo delle condizioni economiche.
Specifiche pattuizioni, infatti, sono state poste per iscritto solo a partire dal 05/05/2004.
Per il periodo compreso tra il 06/05/1994 e il 04/05/2004, al tasso passivo concretamente applicato deve essere sostituito quello ex art. 117 T.U.B.
Per il periodo successivo, invece, la determinazione del tasso convenzionale risulta oggetto di specifica pattuizione.
Ne consegue la condanna di … al pagamento, in favore di … dell’importo di euro 83. 708,54, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 09/09/2019 al soddisfo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cms nulle e mancata approvazione dell’anatocismo
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