Tribunale di Torino e contratti bancari, termine di Prescrizione decennale dei conti correnti, perizia econometrica conto corrente, verifica conto corrente, anatocismo bancario, commercialista esperto in contenzioso bancario, prescrizione conto corrente, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, analisi dei conti correnti, usura bancaria
Tribunale di Torino, 16 gennaio 2026:
L’opposizione deve essere accolta, essendo fondata l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dall’attrice.
Va premesso che, invero, la convenuta neppure ha fornito adeguata prova del credito vantato, omettendo di produrre, anche nel presente giudizio, il contratto stipulato tra (cedente di) e la sig.ra circostanza che già in sé comporterebbe la revoca del decreto.
In ogni caso, va osservato come la convenuta, con la propria comparsa, abbia affermato come il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione “corrisponde al 12 dicembre 2008, ossia il giorno dell’estinzione del rapporto” (pag. 3 comparsa), individuando poi un evento interruttivo del termine nell’“invio da parte della Banca della comunicazione relativa alla Cessione del 20 aprile 2018 (doc. 1) con la quale , oltre ad informare la debitrice dell’intervenuta cessione, ha espressamente intimato il pagamento dell’importo di Euro 16.577,25 oltre interessi maturandi e spese”.
(…) A ciò si aggiunga come, successivamente all’ordinanza del 10.10.2025, parte convenuta non abbia più svolto alcuna attività processuale e non sia comparsa all’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., omettendo dunque di fornire elementi che potessero giustificare un riesame di quanto già statuito.
In accoglimento dell’opposizione attorea deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione decennale dei conti correnti
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