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  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 854 del 13/01/2026: DM conosciuti dal Giudice – onere della prova affidamento e prescrizione – conto anticipi autonomo dal conto ordinario
9 Settembre 2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 854 del 13/01/2026: DM conosciuti dal Giudice – onere della prova affidamento e prescrizione – conto anticipi autonomo dal conto ordinario

Studio Caliendo
martedì, 12 Maggio 2026 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 854 del 13/01/2026: DM conosciuti dal Giudice – onere della prova affidamento e prescrizione – conto anticipi autonomo dal conto ordinario

Prescrizione del conto corrente aperto

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 854 del 13 gennaio 2026:

“Quanto, invece, al rapporto di c/c n. 704546, va premesso che «in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. 

Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia”, sancito dall’art. 113 c.p.c.» (v. Cass 35102/22) principio confermato da numerose pronunce (v. tra le massimate, Cass. n. 13144/2023, in motivazione Cass. n. 21427/2024) cui il collegio intende dare qui continuità.

(…) Pertanto era onere della banca produrre anche gli estratti conto relativi ai conti anticipi ed, in mancanza, era legittima la richiesta di un ricalcolo delle competenze con azzeramento dei suindicati saldi contabili «in dare», nella totale irrilevanza di una domanda riconvenzionale di ripetizione del relativo indebito.

(…) Ne consegue che, quando è presente un «conto anticipi», il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l’autonomia dagli altri conti.

Nella specie la Corte di merito ha escluso l’applicazione ai conti anticipi del principio dell’azzeramento del saldo inziale in mancanza di prova della sua formazione (…).

Posto che spettava alla banca provare la formazione del saldo finale preteso in sede monitoria, l’onere relativo riguardava anche la formazione delle poste a debito girocontate, essendo consolidato il principio in materia per cui nel giudizio in cui sia la banca a vantare un credito derivato dal saldo finale di segno negativo del rapporto di conto corrente, ed il correntista contrasti la pretesa eccependo la nullità di alcune pattuizioni in funzione della rideterminazione di tale saldo finale con la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, l’onere della prova della banca attrice implica la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla apertura del c/c;

solo laddove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo, poiché, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte, sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest’ultima non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (cfr. Cass. n. 22276 del 2023);

con la conseguenza che potrà certamente trovare applicazione il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero (v. Cass. n. 1736/2024, per un approfondito esame della questione) ovvero all’azzeramento del saldo di partenza del primo saldo a debito del correntista documentato, di cui la banca non è in grado di provare la formazione.

(…) Perciò nella specie va ribadito il principio di diritto per cui «in tema di conto corrente bancario è onere del correntista che alleghi l’esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse provare anche il limite dell’affidamento»”.

SINTESI DELL’ARTICOLO: Onere della prova affidamento e prescrizione

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