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Il Tribunale di Vicenza, sentenza del 24 aprile 2024 ha ritenuto valida l’eccezione di indeterminatezza contrattuale per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta.
“È noto, infatti, che la previsione contrattuale relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale e di per sé insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.
Nel nostro ordinamento, esistono almeno due regimi finanziari alternativi applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”) e cioè il regime finanziario della “capitalizzazione composta” e quello della “capitalizzazione semplice”.
Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, al che consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più oneroso in regime di capitalizzazione composta.
Pertanto, “mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare); anzi, in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione”.
(…) È dunque inevitabile giungere alla conclusione che la suddetta modalità debba essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dall’Istituto di Credito.
E ciò, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui nel contratto neppure sia indicato il TAE, ovvero il tasso effettivo annuo, che esprime il meccanismo della capitalizzazione del tasso infrannuale rispetto al TAN.
In detta situazione, infatti, non vi è alcun elemento nel contratto che appalesi quale sia il regime finanziario adottato.
Ora, se il comma quattro dell’art. 117 t.u.b. stabilisce che il tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati debbano essere indicati per iscritto, pena la loro nullità, un maggior costo del denaro preso a prestito, quale quello derivante dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta, in luogo di quello semplice – quest’ultimo previsto nel nostro ordinamento dall’art. 821 c.c. quale regime ordinario di produzione degli interessi – deve necessariamente essere oggetto di pattuizione scritta.
Tant’è vero che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in più decisioni che la ratio della citata norma va “individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7896, conf. Cass. civ., Sez. I, 26.06.2019, n. 17110)”.
Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma.
Ne consegue che, nel caso di specie, il piano di rimborso del mutuo a rata costante, ovvero c.d. “alla francese”, deve essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
Argomento dell’articolo: Mutuo: Indeterminatezza della capitalizzazione composta



