Tribunale di Siena e banche, Mutuo in usura per gli interessi moratori
Con sentenza n. 686 del 2018, il Tribunale di Siena ha decretato la gratuità – ex art.1815 c.c. – di un contratto di mutuo il cui tasso di mora – definito in misura pari al “tasso soglia” – è stato giudicato usuraio per effetto dell’incidenza degli ulteriori oneri convenuti tra le parti.
Il criterio da utilizzare per il calcolo del TEG è quello dettato dall’art. 2 comma IV della Legge 108/1996.
“Detto orientamento è rafforzato dalla recente Cass. III 5.160 del 03.03.2018 che, in merito alla onnicomprensività dei costi, enuncia il principio di centralità sistematica dell’art. 644 c.p., in virtù del quale tutte le disposizioni in materia di usura dovranno a tale articolo uniformarsi e raccordarsi”.
Il Giudice, inoltre, tenuto conto che la Banca d’Italia “non ha potere normativo“, ha giudicato non rilevante la maggiorazione del 2,1% per la verifica della legittimità del tasso di mora, ritenendo che la differenza tra il TEGM ed il “tasso soglia” sia già da sola idonea a far ammortizzare alla banca “i rischi eccedenti l’ordinario, le relative sofferenze, con i nocumenti che da queste statisticamente derivano“.
“L’intermediario bancario, con il tasso medio copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione e il rischio ordinario del credito, oltre al margine di profitto; con il differenziale fra il valore medio del tasso fisiologico e il margine superiore della soglia d’usura può compitamente ammortizzare i rischi eccedenti l’ordinario, le relative sofferenze, con i nocumenti, che da queste statisticamente derivano”.
(…) “Pertanto, ex art. 115 c.p.c. il totale di interessi da espungere è pari ad € 54.309,07, oltre interessi e rivalutazione sugli interessi già corrisposti”.
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