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Tribunale di Viterbo con sentenza del 14/06/2017 ha ribadito la gratuità del finanziamento nel caso in cui gli interessi di mora siano pattuiti, al momento della stipula, ad un tasso superiore al tasso soglia.
Il Giudice Scarpato ha ritenuto che il mutuatario dovesse restituire il solo capitale preso a prestito, senza nessun’altra competenza, questo perché la Legge sull’usura non fa nessun distinzione tra gli interessi di mora e interessi convenuti, ma riguarda tutte le tipologie di interessi e che gli interessi di mora rilevano ai fini del calcolo del tasso usuraio e ciò indipendentemente dal fatto che gli interessi per il ritardato pagamento siano stati pagati o meno dal cliente, come già stabilito da numerose sentenze di cassazione (Cass. n. 350/2013 – n. 14.899/2000 – 5.324/2003).
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi di mora usurari



