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“Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura rilevano sia gli interessi corrispettivi sia quelli di mora”.
“Ne consegue che, ai sensi dell’art.1815, comma 2, c.c. la clausola relativa agli interessi, siano essi corrispettivi o di mora, deve essere dichiarata nulla (Cass. 5324/2003)”. Questo è il principio ribadito dal Tribunale Ferrara con sentenza n. 287 del 20 aprile 2018.
Il Giudice concorda con l’orientamento “prevalente e condivisibile della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 04.10.2017 n. 23192, Cass. 04.04.2003 n. 5324)” che tiene conto appunto, ai fini della rilevazione dell’usura contrattuale, sia del tasso di interesse corrispettivo che di quello moratorio, sottolineando la “portata chiaramente sanzionatoria della norma in questione” la quale “è stata ribadita dalla Cassazione anche di recente, con l’ordinanza n. 23192/2017, con la quale ha confermato quanto già affermato in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 350/2013)”.
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