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Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 77 del 15 gennaio 2019 dichiara l’inesistenza del diritto della banca a procedere a esecuzione forzata nei confronti dei convenuti ed a decurtare, dall’ammontare dovuto all’istituto di credito, l’importo di Euro 48.562,87.
Secondo il Giudice, la commissione di estinzione anticipata rappresenta “un costo inerente all’erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito”, poiché la Legge stabilisce che vadano considerate, ai fini del calcolo del TEG, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito, oltre a punire anche la sola promessa di pagare costi usurari, per cui è sufficiente la semplice stipula della clausola, senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura in caso di estinzione anticipata



